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| Articolo 497 |
Atti preliminari all'esame dei testimoni |
| 1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (disp. di att 149.).
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (c.p 372.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ìConsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.
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