| Articolo 5 |
Competenza della Corte di Assise |
| 1. La Corte di Assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (c.p 56, 575.) comunque aggravato e i delitti previsti dall'art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (c.p 241.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
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