1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale (112 Cost., 405) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411, 415).
2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l'istanza (341) o l'autorizzazione a procedere (343), l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344; ).