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Articolo 50 Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale (112 Cost., 405) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411, 415). 2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l'istanza (341) o l'autorizzazione a procedere (343), l'azione penale è esercitata di ufficio. 3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344; ).
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