1. Per l'esame dei periti (220 sg.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni (497 sg.), in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136).