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Articolo 501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l'esame dei periti (220 sg.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni (497 sg.), in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136).
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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