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Articolo 504
Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente (495-4), sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento
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Titolo II: Dibattimento
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Titolo III: Sentenza
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