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Articolo 507 Ammissione di nuove prove
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l'assunzione di nuovi mezzi di prove (disp. di att 151). 1.bis Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
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