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Articolo 509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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