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Articolo 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate ( disp. di att.c.p.p.3): a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (570-3). 2. Nei casi di avocazione (53-3, 372, 412), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia . 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655, 678-3). 3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchÈ per i delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente . 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .
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