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| Articolo 510 |
Verbale di assunzione dei mezzi di prova |
| 1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto previsto dall'art. 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonchÈ le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.
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