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Articolo 510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto previsto dall'art. 497 comma 2. 2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonchÈ le risposte delle persone esaminate. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.
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