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Articolo 511bis
Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento
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Titolo II: Dibattimento
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