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Articolo 518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e per il quale si debba procedere di ufficio. 2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puņ autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi č consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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