Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 7 > Titolo II: Dibattimento > Art. 519
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 519 Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l'imputato che puņ chiedere un termine per la difesa. 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puņ chiedere l'ammissione di nuove prove (a norma dell'art. 507) . 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
Stampa Diritti delle parti - Art. 519 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.