| Articolo 519 |
Diritti delle parti |
| 1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa l'imputato che puņ chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puņ chiedere l'ammissione di nuove prove (a norma dell'art. 507) .
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
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