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Articolo 520 Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 all'imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a, presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. 2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'art. 519 commi 2 e 3.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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