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Articolo 521bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis e 1 ter*, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale per cui č prevista l’udienza preliminare e questa non si č tenuta*, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione. ( Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51)
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