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Articolo 522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di nullità (177 s.). 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante. *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
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