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| Articolo 522 |
Nullità della sentenza per difetto di contestazione |
| 1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di nullità (177 s.).
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
*Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.
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