Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 7 > Titolo III: Sentenza > Art. 525
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 525 Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (524). 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta (179), gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
Stampa Immediatezza della deliberazione - Art. 525 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.