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Articolo 526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione
1. Il giudice non puņ utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).
Stampa Prove utilizzabili ai fini della liberazione - Art. 526 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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