1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510) redatto con la stenotipia (138) ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (135, 139).