| |

|
| Articolo 531 |
Dichiarazione di estinzione del reato |
| 1. Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali (280-283 287-290) eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena (c.p 163.).
|
|
|