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| Articolo 533 |
Condanna dell'imputato |
| 1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza (c.p 199-240.).
2. Se la condanna riguarda pił reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (. c.p 72 sg.) o sulla continuazione (c.p 81). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (c.p 102-108.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
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