Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 7 > Titolo III: Sentenza > Art. 533
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 533 Condanna dell'imputato
1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza (c.p 199-240.). 2. Se la condanna riguarda pił reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (. c.p 72 sg.) o sulla continuazione (c.p 81). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza (c.p 102-108.). 3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena (c.p 163.) o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (c.p 175.), provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
Stampa Condanna dell'imputato - Art. 533 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.