Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 7 > Titolo III: Sentenza > Art. 534
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Stampa Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria - Art. 534 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.