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| Articolo 535 |
Condanna alle spese |
| 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce (691).
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130.
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