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Articolo 542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perchÈ il fatto non sussiste o perchÈ l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'art. 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonchÈ alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile . 2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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