1. La sentenza č pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e puņ essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (475, 488).