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Articolo 545 Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza č pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e puņ essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (475, 488).
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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