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Articolo 547 Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'art. 130.
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Titolo I: Atti preliminari al dibattimento | Titolo II: Dibattimento | Titolo III: Sentenza |

   
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