| |

|
| Articolo 548 |
Deposito della sentenza |
| 1. La sentenza č depositata in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3. n pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non č depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di deposito č comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresė a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza č in ogni caso notificato all'imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso la Corte di Appello.
|
|
|