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Articolo 550 Casi di citazione diretta a giudizio*
Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo --. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4. 1. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a )violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale ; b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articoo337 del codice penale c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, 2 comma del codice penale d)violazione dei sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, 2 comma del codice penale e)rissa aggravata a norma dell’articolo 588, 2 comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime f)furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale g)ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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