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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo II: Indagini preliminari > Art. 551
 
 
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Articolo 551 Incidente probatorio
1. Nel corso delle indagini preliminari (526 sg.), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'artic. 392. 2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'artic. 555 (disp. di att 155.). 3. La persona offesa (90) può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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