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Articolo 552 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, nel termine previsto dall'art. 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. 2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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