| Articolo 553 |
Termini di durata delle indagini preliminari |
| 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'art. 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.
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