| Articolo 554 |
Chiusura delle indagini preliminari |
| 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione (408, 411, 415) o di decreto penale di condanna (459, 565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio (555).
2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione (disp. di att 156.), restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. L'ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte di Appello (disp. di att 158.). Si applicano le disposizioni dell'articolo 412 .
3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 553 comma 1.
4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
|
|