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| Articolo 555 |
Decreto di citazione a giudizio |
| 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè‚ le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa (90), qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza (. c.p 199 sg.), con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè‚ del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti (disp. di att 159), l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato (560-562) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione (disp. di att 141.);
f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo (178-180) se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c), d), f).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
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