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Articolo 556 Consenso anticipato del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che puņ procedersi al giudizio abbreviato (560-562) ovvero alla applicazione della pena a norma dell'art. 444, indica nel decreto di citazione il rito per il quale intende prestare il consenso (disp. di att l592.). Avvisa inoltre l'imputato che puņ chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all'udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione. 2. Se l'imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della data fissata per l'udienza (160-2 att.). L'avviso č notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90) almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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