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Articolo 557 Richiesta di definizione anticipata del procedimento
1. Se entro il termine previsto dall'art. 555 comma 1 lett. e) l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 556 comma 2.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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