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Articolo 558 Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento
1. Se entro il termine indicato negli artt. 555 comma 1 lett. e) e 556 comma 1 l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento (431), lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa. 2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione. 3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall'art. 469, procede al dibattimento a norma dell'art. 567.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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