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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo III: Atti introduttivi del giudizio > Art. 559
 
 
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Articolo 559 Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'art. 558 comma 1.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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