| Articolo 56 |
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria |
| 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (58, 59):
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.);
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).
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