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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo IV: Definizione del procedimento > Art. 560
 
 
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Articolo 560 Giudizio abbreviato
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (555), l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato. 2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso , emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. 3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall'art. 555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonchÈ l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. 4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell'imputato avviso della data dell'udienza.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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