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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo IV: Definizione del procedimento > Art. 561
 
 
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Articolo 561 Udienza per il giudizio abbreviato
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'art. 420 . 2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell'art. 554 comma 4 . 3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell'art. 442. Contro la sentenza puņ essere proposto appello nei limiti previsti dall'art. 443.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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