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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo IV: Definizione del procedimento > Art. 562
 
 
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Articolo 562 Trasformazione del rito
1. Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l'udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti. 2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'art. 555 comma 1 lett. e), f) e g). 3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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