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Articolo 563 Applicazione della pena su richiesta
1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili (444 ). 2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza (l602 att.). Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. 3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'art. 562. 4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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