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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo IV: Definizione del procedimento > Art. 565
 
 
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Articolo 565 Procedimento per decreto
1. Si osservano le disposizioni del titolo V del liobro VI. 2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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