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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 8 > Titolo IV: Definizione del procedimento > Art. 567
 
 
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Articolo 567 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dal dai titoli II e III del libro VII. 2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 3. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità (544). 6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
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Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |

   
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