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| Articolo 569 |
Ricorso immediato per cassazione |
| 1. La parte che ha diritto di appellare (593 s.) la sentenza di primo grado puņ proporre direttamente ricorso per Cassazione (606 sg.).
2. Se la sentenza č appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (604), la Corte di Cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio (623) della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
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