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| Articolo 570 |
Impugnazione del pubblico ministero |
| 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale puņ proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione puņ essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. n rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello (594) puņ partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello. La partecipazione č disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
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