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| Articolo 571 |
Impugnazione dell'imputato |
| 1. L'imputato puņ proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento (disp. di att. 122, 37).
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3.Puņ inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), puņ togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore (99) Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, č necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
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