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Articolo 573 Impugnazione per i soli interessi civili
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende (588) l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
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