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Articolo 577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
1. La persona offesa costituita parte civile (76 s.) puņ proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (594, 595 c.p.).
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