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Articolo 579 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna (533), di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425) è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza (199 s. c.p.), se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. 2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2. 3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca (240 c.p.) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
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