Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 9 > Titolo I: Disposizioni generali > Art. 588
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 588 Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti. 2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso (310-3) effetto sospensivo.
Stampa Sospensione della esecuzione - Art. 588 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Appello | Titolo III: Ricorso per cassazione | Titolo IV: Revisione |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.